Deve ritenersi censurabile sul piano della correttezza precontrattuale l’inerzia dell’intermediario il quale non ha fornito tempestivo riscontro alle richieste della cliente, fornendo il piano di ammortamento solo il giorno prima rispetto a quello fissato per la stipula dell’atto e dopo che la cliente aveva comunicato la volontà di non partecipare alla stipula stessa a causa della mancata ricezione da parte dell’intermediario delle dette informazioni. Ne deriva che la condotta tenuta dalla banca nella fase delle trattative per la surroga, appare non conforme ai principi di correttezza e dunque idonea ad assumere rilevanza sul piano della responsabilità precontrattuale.