La ricezione nel contratto di finanziamento di condizioni più sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate alla data di conclusione, viene a porsi in violazione della lettera dell’art. 117, comma 6, del TUB, il quale commina la nullità delle clausole che «prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati». Premessa l’inefficacia della clausola con la quale venga determinato lo spread in violazione della suddetta disposizione, deve ritenersi operante la sostituzione di diritto delle condizioni pubblicizzate dalla banca al momento della stipula, e ciò in base al disposto del comma 7, lett. b, del citato art. 117.