Se da un lato è innegabile che la volontà relativa alla domanda di finanziamento, rivolta dal cliente alla banca, si forma con riguardo alle condizioni pubblicizzate in quel momento, è anche vero, dall’altro, che il momento delle conclusione del contratto non può identificarsi con quello relativo alla suddetta richiesta di finanziamento, atteso che, a norma dell’art. 116, comma quarto, d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, «Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell’art. 1336 del codice civile» (nel caso di specie, al momento della richiesta, la misura dello spread pubblicato per il tipo di finanziamento considerato era pari al 2,25%, laddove, nelle more dell’istruttoria, era intervenuta una modifica di questo parametro, ridotto all’1,95% a partire dal 1° giugno 2009. Ciononostante, al contratto concluso dal ricorrente in data 11 giugno 2009, veniva applicata la misura, più alta, “fissata” al momento della relativa richiesta di finanziamento).