1. L’articolo 10, paragrafo 2, lettere a), c) ed e) della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il contratto di credito deve indicare in modo chiaro e conciso che si tratta, nel caso in cui ricorra tale ipotesi, di un «contratto di credito collegato» ai sensi dell’articolo 3, lettera n), di detta direttiva, e che tale contratto è concluso per una durata determinata.
2. L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che esso non impone che un «contratto di credito collegato», ai sensi dell’articolo 3, lettera n), di tale direttiva, che serve esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di un bene e che prevede che l’importo del credito sia versato al venditore di tale bene, indichi che il consumatore è liberato dal proprio obbligo di pagare il prezzo di vendita fino a concorrenza dell’importo versato e che il venditore, sempreché il prezzo di vendita sia stato pagato integralmente, deve consegnargli il bene acquistato.
3. L’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il contratto di credito deve indicare, sotto forma di percentuale concreta, il tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione di tale contratto e deve descrivere in modo concreto il meccanismo di modifica del tasso d’interesse di mora. Nel caso in cui le parti del contratto di credito in questione abbiano convenuto che il tasso d’interesse di mora sia modificato in funzione della variazione del tasso d’interesse di base determinato dalla banca centrale di uno Stato membro e pubblicato in una gazzetta ufficiale facilmente consultabile, un rinvio, operato in tale contratto, a detto tasso d’interesse di base è sufficiente, a condizione che il metodo di calcolo del tasso d’interesse di mora in funzione del tasso d’interesse di base sia illustrato in detto contratto. A tal riguardo, devono essere soddisfatte due condizioni. In primo luogo, l’illustrazione di tale metodo di calcolo deve essere facilmente comprensibile per un consumatore medio che non disponga di conoscenze specialistiche nel settore finanziario e deve consentirgli di calcolare il tasso d’interesse di mora sulla base delle informazioni fornite nel medesimo contratto. In secondo luogo, la frequenza della modifica di detto tasso d’interesse di base, che è determinata dalle disposizioni nazionali, deve parimenti essere illustrata nel contratto di credito in questione.
4. L’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il contratto di credito, ai fini del calcolo dell’indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato del mutuo, deve indicare le modalità di calcolo di detto indennizzo in modo concreto e facilmente comprensibile per un consumatore medio, in maniera tale che quest’ultimo possa determinare l’importo dell’indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato sulla base delle informazioni fornite in detto contratto.
5. L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che esso non impone che nel contratto di credito vengano menzionate tutte le situazioni in cui un diritto di scioglimento del contratto di credito viene riconosciuto alle parti non da detta direttiva, bensì unicamente dalla normativa nazionale.
6. L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il creditore eccepisca la decadenza dal diritto in occasione dell’esercizio, da parte del consumatore, del suo diritto di recesso conformemente a detta disposizione, ove una delle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva non figurasse nel contratto di credito né sia stata debitamente comunicata in un momento successivo, indipendentemente dalla questione se detto consumatore ignorasse l’esistenza del proprio diritto di recesso senza essere responsabile di tale ignoranza.
7. La direttiva 2008/48 deve essere interpretata nel senso che essa osta a che il creditore possa validamente ritenere che il consumatore abbia abusato del suo diritto di recesso, previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, ove una delle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 10, paragrafo 2, di detta direttiva non figurasse nel contratto di credito né sia stata debitamente comunicata in un momento successivo, indipendentemente dalla questione se detto consumatore ignorasse l’esistenza del proprio diritto di recesso.
8. L’articolo 10, paragrafo 2, lettera t), della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che nel contratto di credito devono essere menzionate le informazioni essenziali riguardanti tutti i meccanismi extragiudiziali di reclamo o di ricorso a disposizione del consumatore e, se del caso, il costo di ciascuno di essi, il fatto che il reclamo o il ricorso debba essere presentato per posta o per via elettronica, l’indirizzo fisico o di posta elettronica al quale tale reclamo o tale ricorso deve essere inviato e gli altri requisiti di forma ai quali tale reclamo o tale ricorso è soggetto. Per quanto riguarda dette informazioni, un mero rinvio, operato nel contratto di credito, a un regolamento di procedura consultabile su Internet o a un altro atto o documento vertente sulle modalità dei meccanismi extragiudiziali di reclamo e di ricorso non è sufficiente.