L’obbligo di preavviso di segnalazione della posizione “a sofferenza”, ancorché statuito espressamente, all’epoca dei fatti, soltanto per le Centrali private, deve ritenersi applicabile anche alla Centrale Rischi pubblica, ovverosia quella gestita dalla Banca d’Italia, in quanto da ricollegare al generale principio di correttezza, applicato al peculiare tipo di situazione in questione (peraltro, vedi la successiva estensione avvenuta con l’aggiornamento del 4 marzo 2010 della Circolare 139/91 della Banca d’Italia).