Ai sensi della L.386/90, il pagamento tardivo di un assegno senza provvista (art. 8 comma1) e cioè entro i 60 g dalla data di scadenza di presentazione del titolo, ha il solo scopo di evitare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 2 e la segnalazione alla Centrale d’Allarme interbancaria, ma non comporta la cancellazione dal Registro Informatico dei protesti per la qualcosa la Legge 235/2000 elenca i casi specifici. La cancellazione per avvenuto pagamento entro i 12 mesi dalla levata del protesto non è prevista per gli assegni bancari ma solo per le cambiali e i vaglia cambiari. Per gli assegni la cancellazione può essere richiesta dalla banca solo per illegittimità od erroneità della levata del protesto. E’ onere invece del debitore chiedere la cancellazione ottenendo un decreto di riabilitazione dal tribunale ai sensi dell’art.17 della L. 108/96 dopo 1 anno dalla data del protesto a condizione che in questo arco temporale non esistano a suo carico altri protesti.