Con circolare n. 203 del 29 dicembre 2021, l’INPS ha illustrato i riflessi della nuova misura, in vigore dal 1° gennaio 2022, del saggio degli interessi legali fissata all’1,25% in ragione d’anno dal MEF, sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali.
Al riguardo, precisa l’INPS, l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.
La misura dell’1,25% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2022.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze