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Giurisprudenza

Conflitto d’interessi: responsabilità dell’intermediario in caso di asimmetria nell’informativa

20 Gennaio 2022

Giuseppe Spataro

Cassazione Civile, Sez. I, 15 luglio 2021, n. 20251 – Pres. Scotti, Rel. Marulli

Di cosa si parla in questo articolo

Con la pronuncia in oggetto, la Suprema Corte analizza la questione relativa alla responsabilità dell’intermediario in caso di operazioni in conflitto di interesse, non debitamente autorizzate dal soggetto investitore.

In ragione dei significativi cambiamenti che caratterizzano il mercato finanziario e nel quadro di una accresciuta responsabilizzazione degli intermediari, la Suprema Corte sottolinea come il conflitto di interessi sia da considerarsi come una “dimensione potenzialmente presente in qualunque contrattazione finanziaria”.

A tal riguardo, è opportuno ricordare come gli intermediari – ai sensi dell’articolo 21, comma 1 bis, T.U.F., siano chiamati ad adottare “ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti” (art. 23, comma 1) e a gestire “i conflitti di interessi anche adottando idonee misure organizzative… da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti” (art. 23, comma 2); e ciò non senza, altresì, fare nel contempo salva l’avvertenza che “quando le misure adottate.. non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, gli intermediari informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano” (art. 23, comma 3).

Tale ultima disposizione rafforza così la convinzione secondo la quale l’intermediario che intenda promuovere la conclusione di un’operazione in conflitto di interessi debba preliminarmente informarne il cliente e – solo dopo averne ottenuto il consenso – l’operazione potrà avere seguito.

Questo del resto rispecchia un intendimento già enunciato dalla Suprema Corte in relazione alla fattispecie prevista dall’art. 27 Reg. Consob 11522/1998 che postulava già l’obbligo dell’intermediario di astenersi dalle operazioni in conflitto di interessi se non debitamente autorizzate dall’investitore.

In tali ipotesi già si sosteneva che l’esigenza di colmare l’asimmetria informativa tra le parti è foriera di una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio (Cass., Sez. I, 17/04/2019, n. 7905).

Dunque, «la violazione dell’obbligo giuridico di astensione a carico dell’intermediario esclude la necessità dell’accertamento del nesso causale, da ritenersi in “re ipsa”.

In conclusione, la Suprema Corte arriva ad statuire come non vi sia alcuna ragione di deflettere dal richiamato indirizzo in considerazione dei mutamenti normativi, poiché “il principio in virtù del quale le operazioni in conflitto di interessi non possono avere seguito senza il consenso dell’investitore non è stato accantonato, ma ha visto mutare il suo assetto con la conseguenza che l’operazione posta in essere dall’intermediario in una situazione di conflitto di interessi del quale egli non abbia previamente informato l’investitore, qualora si riveli pregiudizievole, è fonte di indubbia responsabilità dell’intermediario, dato che solo l’adesione ad essa dell’investitore recide il nesso di causalità altrimenti sussistente tra la violazione dello specifico obbligo informativo a cui è tenuto l’intermediario nel dar corso ad un’operazione in conflitto di interessi e il danno che ne patisce l’investitore”.

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