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Imposta sui servizi digitali: chiarimenti AE sul calcolo della soglia dimensionale

13 Gennaio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con risposta n. 18 del 12 gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’imposta sui servizi digitali, con particolare riferimento ai criteri per il calcolo della soglia di 750 milioni di euro, prevista dall’articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Sul punto, evidenzia l’Agenzia, l’ambito di applicazione soggettivo del tributo è caratterizzato da un duplice criterio identificativo: lo svolgimento di attività d’impresa e il contestuale superamento di due soglie dimensionali.

Riguardo a tale ultimo requisito, il citato comma 36 della norma primaria, richiede che l’esercente l’attività d’impresa, singolarmente o a livello di gruppo, consegua:

  • un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000 euro (c.d. “prima soglia”);
  • un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5.500.000 euro (c.d. “seconda soglia”).

Pertanto, per determinare il superamento di entrambe le soglie si ha riguardo ai ricavi realizzati sia singolarmente che a livello di gruppo. Per “gruppo”, continua l’Agenzia s’intendono tutte le entità, residenti e non residenti, incluse nel bilancio consolidato redatto in conformità ai principi internazionali d’informativa finanziaria o a un sistema nazionale d’informativa finanziaria.

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