Deve ritenersi che la banca non abbia applicato correttamente i “giorni valuta” laddove abbia riaccreditato con valuta 25 giugno 2009 l’importo del bonifico disposto dal cliente il 24 giugno 2009 e stornato dalla banca corrispondente il 29 dello stesso mese, determinando uno scoperto di conto a causa dell’antergazione al 24 giugno della valuta dell’ordine di bonifico disposto il 29 giugno successivo, con conseguente addebito a carico del cliente della somma a titolo di oneri per lo “scoperto” di valuta. Accogliendo quell’orientamento, sia della giurisprudenza, sia dello stesso legislatore, complessivamente sfavorevole all’antergazione ed alla postergazione delle valute rispetto al giorno dell’operazione, appare opportuno attribuire rilevanza al giorno in cui la banca effettivamente acquista o perde la disponibilità del denaro, stigmatizzando, invece, l’aumento artificioso degli interessi creditori e debitori per effetto dell’antergazione e della postergazione.