In caso di addebito in c/c di importi per operazioni effettuate allo sportello, anziché in via telematica, deve considerarsi che eventuali disfunzionamenti e/o interruzioni del canale telematico devono restare a carico della banca. Ed invero, quest’ultima, prestando un’attività professionale, deve adempiere le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la diligenza particolarmente qualificata dell’accorto banchiere, in relazione ad ogni tipo di atto o di operazione oggettivamente esplicati (nel caso di specie, la ricorrente chiedeva lo storno delle commissioni applicate per bonifici che la stessa era stata costretta ad effettuare presso lo sportello a causa di riscontrate difficoltà a operare attraverso il canale informatico).