Ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (art. 2, comma 5-quater, D.L. 29 novembre 2008, n. 185), va computato come dies a quo, quello previsto dall’Art. 2, comma 3, decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, ovvero quello della “richiesta di collaborazione interbancaria”, effettuata dalla banca cessionaria alla banca cedente, a prescindere dall’imputabilità a quest’ultima del ritardo nel perfezionamento della surroga. Il tenore letterale della disposizione è chiaro, infatti, nel subordinare l’obbligo di risarcimento al solo dato oggettivo del mancato perfezionamento della surroga entro il termine di trenta giorni.
a alla banca cedente. Tale disposizione introduce, a carico della banca cedente, anche a prescindere da sua colpa o dolo, un obbligo diretto di risarcimento nei confronti del cliente.