Il termine di trenta giorni fissato dal legislatore per il perfezionamento della surrogazione di cui all’art. 2, comma 5-quater, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 – il quale prevede che laddove la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo – decorre dalla “richiesta di collaborazione interbancaria“ effettuata dalla banca cessionaria alla banca cedente. Tale disposizione introduce, a carico della banca cedente, anche a prescindere da sua colpa o dolo, un obbligo diretto di risarcimento nei confronti del cliente.