Nel caso in cui, a fronte della presentazione di un assegno bancario alla banca trattaria, lo stesso sia stato riscontrato nella sua regolarità formale e la firma del traente sia stata ritenuta (pur essendo leggibile e riportante il nome del correntista) non conforme a quella depositata nello specimen, deve ritenersi legittimo il comportamento dell’intermediario il quale abbia restituito l’assegno alla banca incaricata per l’incasso non protestandolo (con l’espressa causale “firma di traenza relativa al correntista non conforme allo specimen”). In tale circostanza, infatti, l’intermediario ha verificato, com’era suo dovere, la conformità della firma apposta sull’assegno con quella depositata dalla correntista sullo specimen, non pagando, una volta riscontrata la non conformità, l'assegno in questione.