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La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


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Dossier

Assegno bancario | Limiti | Protesto | Obbligo di protesto

Collegio di Napoli, 05 luglio 2010, n.670

24 Giugno 2011

 

Nel caso in cui il rapporto sia limitato al portatore ed al traente, non essendovi alcun girante, non sembra sussistere alcun obbligo di protesto a carico della banca. Il protesto, infatti, non risponde ad esigenze di ordine pubblico ma nasce come onere della parte. Esso è rivolto ad evitare, soprattutto, che il portatore dell’assegno non perda l’azione di regresso contro il girante e gli altri obbligati, mentre espressamente previsto che l’azione del portatore nei confronti del traente rimane impregiudicata anche in mancanza di protesto.


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Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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