WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

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WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni
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Dossier

Conto Corrente Bancario | Responsabilità della banca | Banca on line | Ordini di pagamento

Collegio di Napoli, 05 luglio 2010, n.669

24 Giugno 2011

 

Deve escludersi la responsabilità dell’intermediario per il ritardo nell’esecuzione di un ordine di pagamento a favore dell’Agenzia dell’Entrate disposto dal cliente laddove, dal tracciato dei flussi elettronici generati dal sistema, emerga l’esistenza di due distinte di accettazione dell’ordine con due differenti codici identificativi. Tale circostanza, infatti, si spiega solo sulla premessa di una doppia diversa immissione dell’ordine da parte del cliente (nel caso di specie, il cliente affermava di avere immesso nel sistema informatico la dichiarazione fiscale all’Agenzia delle Entrate e l’ordine di pagamento della relativa imposta in data 6 agosto 2007, ma l’ordine – sebbene perfezionato e inoltrato dall’impresa all’intermediario l’8 agosto 2007 – sarebbe stato da quest’ultimo tardivamente eseguito solo il giorno 10. Per converso, l’intermediario eccepiva che l’ordine, effettivamente immesso in data 6 agosto 2007 e inoltrato il giorno successivo, era stato “rifiutato” dal sistema per un’irregolarità della firma elettronica apposta dal cliente. L’operazione, riproposta e regolarmente “validata” dal cliente in data 10 agosto 2007, era stata – nello stesso giorno – acquisita dal sistema e correttamente contabilizzata).


WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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