Laddove il cliente lamenti il mancato invio dell’invito a impartire disposizioni previsto dall’art. 3 DPR n. 116/2007 relativamente ai depositi dormienti, lo stesso, in caso di smarrimento del libretto di deposito al portatore, deve dare prova, a mezzo l’ammortamento del titolo, della sua legittimazione a pretendere il rimborso delle somme giacenti sullo stesso libretto. A tale riguardo, infatti, non sono certo sufficienti né la denuncia di smarrimento, né la pubblicazione del nominativo sulla stampa locale.