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Giurisprudenza

Impresa familiare: reddito imprenditoriale non attribuibile ai familiari collaboratori

14 Gennaio 2022

Luca Cicozzetti, Avvocato

Cassazione Civile, Sez. V, 29 settembre 2021, n. 26343 – Pres. Triscari, Rel. Gori

Di cosa si parla in questo articolo

In materia di impresa familiare, nell’ipotesi di accertamento di un maggior reddito imprenditoriale, lo stesso deve essere riferito solamente al titolare dell’impresa.

Tale reddito non può infatti, essere attribuito pro quota anche agli altri familiari collaboratori aventi diritto alla partecipazione agli utili d’impresa, in quanto questi non sono contitolari della stessa, e ne ricavano un reddito da lavoro.

Il principio contenuto nella sentenza in oggetto risulta essere conforme ad un precedente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in materia (Cass n. 34222/2019).

Nella fattispecie in esame, una contribuente persona fisica, titolare di impresa familiare, proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRPEF, per l’anno d’imposta 2005, attraverso cui veniva rettificata la dichiarazione dei redditi con accertamento di maggior reddito d’impresa imponibile, interamente imputato alla suddetta titolare.

Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, riducendo il maggior imponibile accertato ai fini IRPEF al 60%, pari alla partecipazione di quest’ultima all’impresa familiare.

Successivamente, l’Amministrazione finanziaria ricorreva con successo in appello.

In particolare, il giudice d’appello riteneva che il reddito totale accertato dovesse essere interamente imputato alla contribuente, senza considerare la partecipazione pro quota all’impresa familiare dei due figli, nella misura del 20% ciascuno.

Pertanto, la contribuente decideva di proporre ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando, per quanto di interesse, la nullità della sentenza di seconde cure, laddove la CTR avrebbe errato nel non gravare l’Amministrazione finanziaria dell’onere di provare il mancato espletamento delle formalità di cui all’articolo 5, comma quarto del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, finalizzate all’accesso al regime di imputazione pro quota dei redditi a ciascun partecipante all’impresa.

L’espletamento di dette formalità, a giudizio della ricorrente, non era stato contestato dall’Amministrazione nei gradi merito, e doveva trovare applicazione il principio di non contestazione.

Tale conclusione non veniva condivisa dal Collegio di Legittimità adito che, con la pronuncia in analisi, rigettava il ricorso presentato dalla contribuente.

A parere della Suprema Corte, le doglianze avanzate dalla ricorrente non tenevano conto del consolidato principio di diritto secondo cui in materia di impresa familiare, il reddito percepito dal titolare, pari al reddito conseguito dall’impresa al netto delle quote di competenza dei familiari collaboratori, costituisce un reddito d’impresa, mentre le quote spettanti ai collaboratori – i quali non sono contitolari dell’impresa familiare – costituiscono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa, e devono essere assoggettati a tassazione nei limiti dei redditi dichiarati dall’imprenditore (Cass. n. 34222/2019).

Di conseguenza, dal punto di vista fiscale, in caso di accertamento di un maggior reddito imprenditoriale, lo stesso deve essere riferito esclusivamente al titolare dell’impresa, rimanendo escluso che possa essere attribuito pro quota agli altri familiari collaboratori aventi diritto alla partecipazione agli utili d’impresa, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla non contestazione ventilata dalla ricorrente.

La contribuente, peraltro, non aveva specificatamente sollevato alcuno specifico motivo di doglianza circa l’espresso giudizio formulato dalla CTR in relazione alla mancanza dei requisiti di accesso al regime di cui al menzionato articolo 5, comma quarto, del TUIR.

Ciò premesso, la Corte di Cassazione, ritenendo che la Commissione regionale avesse fatto buon uso dei principi sopra esposti e pertanto, rigettava il ricorso presentato dalla contribuente.

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