Nel caso in cui le modifiche delle condizioni di erogazione del mutuo da parte della banca si siano realizzate, di volta in volta, sul presupposto di accertamenti necessari che la stessa banca era chiamata a porre in essere, non può ravvisarsi un incolpevole legittimo affidamento in capo al richiedente circa la conclusione dell’accordo nei termini originariamente prospettati, essendo detti termini soggetti a successiva verifica ed accertamento da parte della banca.