La disponibilità della banca comunicata alla ricorrente di negoziare la concessione di un mutuo fondiario ipotecario piuttosto che la concessione di un’apertura in conto corrente garantita da ipoteca, non è tale da configurare una responsabilità in contraendo della banca: tale facoltà è infatti sicuramente rimessa alla banca che, nell’ambito della negoziazione può del tutto legittimamente proporre il prodotto che ritiene più appropriato.