Al fine di favorire i rapporti con la clientela, l’intermediario deve astenersi dal sollevare eccezioni che non solo urtano contro precetti generali espressi dal codice civile, ma che contraddicono agli obblighi di collaborazione e trasparenza verso la clientela che incombono specificatamente agli intermediari bancari e finanziari (nel caso di specie, la ricorrente aveva richiesto con reclamo il «dettaglio analitico dei conteggi […] effettuati per determinare le indicizzazioni dei canoni, sia in aumento che in diminuzione [e] il piano di ammortamento relativo [al contratto di leasing]». L’intermediario, in palese contrarietà con l’art. 1374 c.c., aveva rigettato la richiesta della ricorrente relativamente all’invio del piano di ammortamento, sostenendo che detto documento, non essendo un documento contrattuale, non poteva essere fornito).