All’Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, mentre sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (nel caso di specie, il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso con cui il ricorrente lamentava di aver sottoscritto una polizza finanziaria senza che “l’Addetto ai titoli” della banca gli fornisse adeguate informazioni sulle caratteristiche e sulla rischiosità dell’investimento).