Lo stretto lasso di tempo intercorso tra la commissione del furto e il compimento delle operazioni fraudolente fa presumere che il PIN non solo fosse contenuto nella borsa in cui vi era la carta ma anche che fosse facilmente e immediatamente individuabile e relazionabile alla carta bancomat, con la conseguenza che la banca non è responsabile nei confronti del cliente per i pagamenti effettuati senza il suo consenso con la carta sottratta, nel caso in cui il cliente non abbia conservato in luoghi separati il bancomat e la annotazione del codice segreto (nel caso di specie il Collegio, respingendo il ricorso, evidenziava come: a) l’auto era stata parcheggiata alle ore 11; b) il furto della borsa della ricorrente nella quale era riposta la carta-bancomat era stato constatato alle ore 12 dello stesso giorno; c) le due operazioni abusive lamentate dalla cliente erano state effettuate alle ore 11,16 e alle 11,24; d) il blocco della carta era stato disposto dalla banca, per utilizzo irregolare, alle ore 11,45).