Deve ritenersi colpevole per la mancata realizzazione della surroga del mutuo la banca che, a fronte dell’atto di surroga risalente al 15/7/2008, che la vedeva surrogataria del mutuo concesso al ricorrente da altra banca, nel settembre 2009, non aveva ancora ottenuto l’atto di quietanza dalla banca originaria, pur a fronte della manifestata disponibilità da parte di quest’ultima, né aveva provveduto agli adempimenti necessari per l’annotazione dell’ipoteca a suo favore. Tale inerzia appare tanto più ingiustificabile se si considera la procedura di “collaborazione interbancaria” predisposta dall’ABI per la “portabilità” dei contratti di mutuo (cfr. Circolari 21 dicembre 2007, 29 febb. 2008, 15 dic. 2008, 3 luglio 2009), la quale prevede una serie di soluzioni operative cadenzate nel tempo proprio al fine di accelerare la definizione dei rapporti.