Posto che la disposizione di bonifico coinvolge necessariamente l’attività della banca ordinante e di quella ricevente, perché soltanto la combinazione delle due attività può realizzare il servizio bancario richiesto, risulta un fuor d’opera limitare la definizione di “cliente” al solo rapporto con la banca ordinante, per la semplice ragione che il detto rapporto costituisce soltanto un segmento, privo di autonomia propria, del servizio bancario che viene richiesto da chi ordina il bonifico su propri fondi. Se ne deduce che l’essere “cliente” della banca ordinante è di per sé condizione sufficiente per l’accesso all’ABF: e ciò anche qualora si lamenti il malfunzionamento della banca che avrebbe dovuto finalizzare rispetto a propri clienti l’operazione di bonifico, secondo le istruzioni della banca dell’ordinante.