Con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022, la Ragioneria Generale dello Stato, in adempimento a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, ha fornito chiarimenti alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità.
Si evidenzia che per “Amministrazioni titolari di interventi del PNRR” si intendono tutte le Amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori, hanno la titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR, laddove invece, con la dizione “Amministrazione centrale titolare dell’intervento” di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, si intende ciascuna Amministrazione centrale responsabile dell’attuazione delle linee di intervento censite nel PNRR, come indicato nella tabella A allegata al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e sue successive modifiche e integrazioni.