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La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

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Dossier

Mutuo | Ipoteca | Fondiario | Erogazione della somma finale | Preventiva cancellazione di formalità pregiudizievoli

Collegio di Napoli, 29 giugno 2010, n.622

23 Giugno 2011

 

Deve ritenersi legittimo il comportamento della banca che ha respinto la richiesta di richiesta di erogazione della somma finale del mutuo fondiario, subordinandola alla cancellazione delle due formalità pregiudizievoli intervenute medio tempore (pignoramento immobiliare ed ipoteca giudiziale sull’immobile). Infatti, pur osservando che il creditore ipotecario non viene pregiudicato dalle formalità successive all’iscrizione dell’ipoteca (formalità che sono prive di effetto nei suoi confronti), è altrettanto vero, tuttavia, che la sua tutela non può essere ristretta nell’ambito esclusivo di questa garanzia reale. È noto, infatti, che il debitore risponde del proprio debito con tutti i propri beni (art. 2740 c.c.), mentre l’unico limite che tocca il creditore ipotecario concerne il fatto che egli non può pignorare altri immobili se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall’ipoteca (art. 2911 c.c.).


WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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