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Dossier

Deposito di titoli in amministrazione | Responsabilità dell’intermediario | Danno risarcibile

Collegio di Napoli, 28 giugno 2010, n.619

23 Giugno 2011

 

In caso di trasferimento dei valori custoditi da un intermediario ad altro soggetto bancario, può ritenersi esigibile, in termini di ragionevole prassi bancaria seguita pro tempore, un intervallo pari a sette (7) giorni “lavorativi”. Ne consegue che deve ritenersi imputabile all’intermediario il tempo ulteriore rispetto al principio di esecuzione e fino alle diverse date di compimento del trasferimento. In tale ipotesi, la liquidazione del danno da ritardato adempimento – una volta che si sia avuta contezza dell’adesione del cliente alla promozione offertagli dal destinatario finale dei valori già custoditi dall’intermediario inadempiente – dovrà essere determinata in funzione del principio dell’art. 1714 c.c., secondo cui “il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto […] impiegarle secondo le istruzioni ricevute”.


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