Non può censurarsi il comportamento dell’intermediario il quale, dopo aver chiesto al cliente di dare evidenza dell’avvenuto pagamento, in assenza di riscontro da parte di quest’ultimo, si avvalga dei diversi strumenti previsti dall’ordinamento per la tutela delle sue ragioni e dunque proceda anche alla segnalazione del nominativo del debitore insolvente nella Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia.