L’art. 4, comma 7, del “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” stabilisce che “al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante (al sistema di informazioni creditizie) anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato”. Affinché la regola in esame possa svolgere tale funzione è necessario che il preavviso di segnalazione alla centrale rischi venga non solo inviato, ma pervenga altresì a conoscenza del destinatario, secondo la regola generale enunciata nell’art. 1334 c.c.; regola che è da ritenersi applicabile a tutti gli atti unilaterali recettizi, e cioè a tutte le “dichiarazioni dirette ad una determinata persona”. Pertanto, sebbene il citato art. 4 non preveda testualmente l’invio dell’avviso mediante la forma scritta, tale elemento deve ritenersi necessario per garantire la certezza e l’effettività della ricezione del preavviso di segnalazione da parte dell’interessato.