L’estratto conto inviato periodicamente dall’intermediario al cliente si considera estratto conto di chiusura e, qualora contenga errori, non preclude al cliente che non lo abbia contestato nei termini contrattuali, di impugnarlo entro sei mesi dalla sua ricezione (art. 1832 cod. civ.). Pertanto, il correntista che abbia contestato tempestivamente all’intermediario una operazione di storno effettuata erroneamente sul suo conto (sul quale era stata riaccreditata a seguito del riconoscimento dell’erroneità dell’addebito) ed abbia chiesto il riaccredito della somma ingiustamente stornata, dispone di sei mesi di tempo per impugnare l’estratto conto dal quale non risulta accolta la sua richiesta.