Il comma 5-quater dell’articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, il quale prevede che “Nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di surrogazione, la banca cedente e’ comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest’ultima” deve essere interpretato nel senso che risulta indifferente se il ritardo sia imputabile alla banca cedente piuttosto che alla banca cessionaria.