Deve ritenersi soggetto a “responsabilità da false o inesatte informazioni” l’intermediario che, erroneamente contabilizzazione il pagamento del cliente, abbia prodotto la segnalazione negativa del nominativo dello stesso in una centrale rischi privata. In tale responsabilità vanno infatti ricomprese fattispecie eterogenee, il cui elemento caratterizzante è la liceità dell’attività informativa svolta dalla banca. Il disvalore della condotta, pertanto, non riguarda la diffusione della notizia in sé, ma l’erroneità del dato rilasciato. Una siffatta erronea segnalazione in una centrale rischi può comportare per l’intermediario sia un illecito extracontrattuale per lesione di un diritto soggettivo perfetto – riconducibile alla categoria dei cd. diritti della personalità (diritto all’immagine, alla riservatezza, alla reputazione, etc.) – sia, in considerazione del rapporto contrattuale, una violazione degli obblighi di protezione discendenti dalla clausola di buona fede in executivis (tra i quali, è ricompreso quello relativo alla verifica della correttezza delle informazioni rese a terzi).