La normativa vigente e il Codice di autoregolamentazione prevedono che l’intermediario ha l’obbligo di comunicare preventivamente al cliente la propria intenzione di segnalare la sua posizione all’EURISC, il sistema di informazione creditizie gestito da CRIF. La omessa tempestiva comunicazione al cliente determina la illegittimità della segnalazione e l’obbligo per l’intermediario di attivarsi per ottenere la cancellazione dei dati inseriti nella banca dati. Proprio la gravità delle conseguenze che da tale segnalazione derivano impone agli intermediari di fornire la prova dell’avvenuto invio della comunicazione al cliente; prova tanto più necessaria quando (come nel caso di specie) il cliente neghi di aver ricevuto la comunicazione di cui si discute.