Il corretto adempimento dell’obbligo di precisare, al momento del rilascio delle copia dei documenti relativi ai rapporti bancari richieste dal cliente ex art. 119, comma 4, d.lgs. 385/93, il presumibile importo delle relative spese (Istr. Vigilanza per le Banche – XIII Agg., Titolo X, Cap. I, § 4), non può dirsi soddisfatto a mezzo la messa a disposizione dei “fogli informativi” e dei dati in essi contenuti. Le condizioni economiche sono infatti riportate in tali documenti in modo astratto, indicando la misura “massima”, se a favore della banca e quella “minima”, se a favore del cliente (Istr. Vigilanza , cit., Titolo X, Cap. I, § 3.1, nota 1): la loro finalità informativa, nel primo caso, è quindi diversa e più limitata di quella propria dell’adempimento prescritto dal comma 4, dell’art. 119, d.lgs. 385/93, avendo come obbiettivo (non già quello di comunicare preventivamente l’onere economico del servizio o dell’operazione richiesti, ma) quello di rendere edotto il cliente dell’ammontare “massimo” dei costi che potrebbero essergli addebitati: è veramente singolare (e comunque contrario ai principi di trasparenza e correttezza) che tale peculiarità non sia stata evidenziata dalla resistente.