Accertata la responsabilità dell’intermediario per l’illegittimo ritardo nell’erogazione dell’importo del mutuo, è indubbio che un danno risarcibile sia riconducibile alla mera ritardata erogazione della somma mutuata, tenuto conto non solo della mancata disponibilità della somma ma anche dell’attività espletata dalla ricorrente e dei disagi da essa incontrati per ottenere l’accreditamento. In assenza di elementi utili per determinarne l’entità, tale danno va liquidato in via equitativa.