In presenza di un RID precedentemente autorizzato a favore di una società telefonica per un servizio di ricarica, laddove, nonostante la chiusura del conto corrente in essere presso l’intermediario, il RID sia continuato ad essere indirizzato dall’operatore telefonico alla banca, deve escludersi la responsabilità della banca che, stante l’assenza – a seguito della chiusura – di un conto corrente di riferimento, e la conseguente impossibilità di registrare i relativi addebiti, abbia provveduto di volta in volta a contattare telefonicamente il cliente chiedendo il pagamento, al chiaro fine di evitare che questi restasse inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società telefonica. Piuttosto, sembra configurarsi una responsabilità dell’operatore telefonico che, a seguito del trasferimento del RID, non avrebbe dovuto persistere nelle richieste di addebito all’intermediario.