Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 D.L. 31/1/2007 n. 7 – le quali accordano al mutuatario di un mutuo, stipulato o accollato, il diritto di conseguire, senza oneri, l’estinzione anticipata e la portabilità del mutuo – devono ritenersi inapplicabili ai mutui accollati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, ma stipulati prima di tale data.