L’accollo ex art. 1273 c.c. si inquadra nella categoria dei contratti a favore di terzo nel cui ambito l’adesione del creditore è prevista dal legislatore al solo fine di rendere “irrevocabile” la stipulazione “a suo favore” (art. 1273, 1° comma, c.c.). Conseguentemente è da ritenersi che, una volta perfezionato l’accordo tra il debitore e il terzo, l’accollo sia direttamente efficace nei confronti del creditore, in linea con i principi dettati dall’art. 1411 c.c.. In ciò si manifesta la rilevanza “esterna” dell’accollo contemplato dal citato art. 1273, la quale implica che l’accollante assuma come proprio il debito altrui ed adempia, eseguendo la prestazione, un debito proprio.