Laddove una cooperativa concluda con una banca un contratto di mutuo per la costruzione di tre fabbricati, successivamente frazionato in quote con frazionamento della stessa ipoteca così da garantire le quote (capitale e interessi) attribuite alle distinte porzioni immobiliari, e poi assegni l’immobile ad un terzo precisando, all’atto pubblico di assegnazione, che i beni assegnati sono trasferiti “liberi da ogni trascrizione o iscrizione pregiudizievole, ad eccezione dell’ipoteca relativa al mutuo oggi accollato”, ne consegue, coerentemente con la previsione dell’accollo del mutuo da parte dell’assegnatario, che essendo il mutuo già frazionato in relazione alle singole porzioni immobiliari destinate all’assegnazione, l’estinzione del mutuo stesso è da imputarsi, stante il richiamato atto pubblico, all’assegnatario dell’immobile in quanto accollante. Per l’effetto, trova giustificazione che quest’ultimo abbia proceduto al pagamento a favore della banca mutuataria, tramite assegno a questa intestato, dell’importo necessario per l’estinzione del mutuo stesso.