Nel caso in cui uno dei cointestatari denunci la sua estraneità a un contratto di finanziamento acceso presso l’intermediario con accredito dell’importo e addebito delle successive rate in restituzione su un conto cointestato, la erroneità della intestazione della posizione debitoria non può certo desumersi dal regolamento inerente agli accrediti o agli addebiti della somma presa a prestito, atteso che siffatti aspetti possono acquistare rilievo limitatamente ai rapporti interni tra condebitori obbligati in solido, ex art. 1298 cod. civ..