Non è censurabile il comportamento della banca che, pur a fronte di una richiesta del cliente in ordine all’attribuzione di valuta antergata al 31 luglio 2007 ad un bonifico bancario disposto da altra banca a suo favore e contabilizzato in data 8 ottobre 2007, preceda ad addebitare con valuta 30 luglio 2007 e riaccreditare con valuta 5 ottobre 2007 la somma oggetto di detta operazione, laddove la rettifica della valuta da parte della banca sia conseguita al rifiuto, da parte dell’istituto di credito ordinante, di procedere al pagamento della penale per accrediti antergati, prevista dagli accordi interbancari disciplinanti, al momento di fatti, l’ipotesi degli accrediti antergati, successivamente vietati.