I soli limiti all’applicazione della cd. procedura semplificata di cancellazione delle ipoteche prevista dal decreto Bersani (D.L. 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n.40), sulla base del dettato letterale della norma, sono costituiti dall’essere la stessa riservata agli intermediari finanziari (art.13, comma 1) e collegata all’estinzione di ipoteche a garanzia di contratti di mutuo stipulati tra intermediari e beneficiari del credito. Fatti salvi tali limiti, deve affermarsi la piena applicabilità della procedura semplificata anche in ipotesi di ipoteche già inefficaci per decorso del ventennio (nel caso di specie, il ricorrente aveva richiesto all’intermediario la cancellazione dell’ipoteca su un immobile a garanzia di un mutuo fondiario stipulato nel 1960 ed estinto il 1° luglio 1990. La banca, in modo ritenuto illegittimo dal Collegio, aveva replicato di non poter accogliere la richiesta precisando che la ‘procedura di cancellazione semplificata’ introdotta dalla ‘Bersani’ non poteva applicarsi ad un’ipoteca che, iscritta nel 1988, risultava già inefficace per mancato rinnovo entro il ventennio e, quindi, poteva esser cancellata solo attivando la procedura ordinaria ex art. 2882 c.c. con spese a carico del ricorrente).