In caso di danni per l’arbitraria sospensione dell’utilizzo della carta di credito, il danno in questione deve essere determinato – sulla base degli elementi costituiti dai limiti massimo di utilizzazione del servizio di pagamento nonché dall’andamento economico del rapporto in cui l’addebito al cliente avveniva con postergazione rispetto alla transazione dal medesimo operata mediante carta di credito – come l’equivalente di una disponibilità finanziaria di importo non superiore alla spesa media dell’ultimo periodo contabilizzato.