L’art. 136 T.U.B. appare rivolto ad evitare il conflitto d’interessi nel momento in cui nasce un’obbligazione. Nessuna funzione la norma svolge, invece, quando il rapporto obbligatorio è destinato a cessare per effetto del recesso da parte del cliente. Peraltro, essendo il recesso per sua natura un atto unilaterale recettizio (artt. 1334 e 1845, co. 3, c.c.), la cessazione del rapporto va fatta risalire al momento in cui la manifestazione di volontà è venuta a conoscenza del destinatario e l’eventuale operatività dell’art. 136 T.U.B. non può che assumere, al più, il ruolo di condizione sospensiva (nel caso di specie, la banca giustificato il ritardo nella chiusura del rapporto di affidamento con la presunta necessità di dover rispettare la procedura ex art. 136 T.U.B., dettata dal fatto che un sindaco della società ricorrente era anche sindaco di una società (in liquidazione) del gruppo bancario che fa riferimento alla banca).