Per quanto attiene il ruolo fondamentale del protesto, accanto alla funzione primaria e fondamentale di impedire (attraverso la tempestiva levata) la decadenza dalle azioni di regresso eventualmente esperibili (cd. funzione conservativa), vi è quella di attestare, in forma pubblica, e ad ogni altro possibile effetto, il mancato pagamento da parte dell'obbligato "ex titulo”. Infatti, il protesto può essere legittimamente levato anche quando non vi è da esercitare azione di regresso, in quanto ricorre comunque l’interesse del portatore a far contestare in modo solenne il mancato buon fine del titolo e ad esercitare pressione sull’obbligato cartolare.