In caso di segnalazioni alle Centrali Rischi Finanziarie Private, sebbene l’art. 4, comma 7, del codice deontologico non preveda testualmente l’invio dell’avviso mediante raccomandata, la spedizione mediante raccomandata (ovvero altro mezzo usualmente riconosciuto e praticato come idoneo a fornire al mittente la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario) è funzionale all’esigenza di provare che l’interessato ha effettivamente ricevuto il preavviso, condizione di legittimità del trattamento dei dati relativi all’affidabilità e puntualità nei pagamenti.