Le società (Crif, CTC, Experian o qualunque altra) a cui fanno capo le centrali rischi private non rientrano nel novero degli intermediari finanziari di cui all’art. 115 TUB, tenuti all’adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, e perciò difettano di legittimazione passiva nelle controversia avanti l'Arbitro Bancario Finanziario.