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La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


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Dossier

Credito al consumo | TAEG | Mancata indicazione | Nullità parziale

Collegio di Roma, 29 ottobre 2010, n.1214

22 Giugno 2011

 

In materia di credito al consumo, laddove risulti che: a) il consumatore abbia riempito e sottoscritto un modulo di richiesta di finanziamento privo dell’indicazione del TAEG; b) l’intermediario abbia successivamente inviato una “lettera di conferma del finanziamento” contenente l’indicazione del TAEG, il quale è stato altresì riportato nel modulo sottoscritto dal cliente che originariamente ne era privo. In questa prospettiva, deve ritenersi che il modulo sottoscritto dal cliente valga come adesione all’offerta bancaria e dunque la sua sottoscrizione abbia determinato la conclusione del contratto. Il contratto deve quindi ritenersi concluso, ma senza indicazione del TAEG. Di talché la “conferma” della banca assume un’efficacia modificativa del contenuto contrattuale, introducendovi un elemento originariamente mancante. Siffatta modificazione non sarebbe tuttavia efficace o comunque opponibile al consumatore, in quanto da lui non accettata per iscritto. deve ritenersi quindi che il contratto, concluso senza l'indicazione del TAEG, sia nullo per violazione della prescrizione di legge ex art. 124, comma 2, lett. c, TUB. Si tratterà di nullità parziale, relativa alla clausola del TAEG, che, in forza della previsione di cui all’art. 1419, comma 2, c.c., sarà sostituita di diritto dalla previsione di legge, ai sensi del comma 5, lett. a, del citato art. 124.


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Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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