Ai sensi della disciplina sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, condizione preliminare e necessaria per adire l’Arbitro Bancario Finanziario è la proposizione di un reclamo all’intermediario. Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione da parte dell’intermediario, può presentare ricorso all’ABF. La normativa stabilisce inoltre, quale condizione di ammissibilità, che il ricorso abbia ad oggetto la stessa contestazione del reclamo all’intermediario (cfr. combinato disposto dell’art. 4, comma primo, della delibera CICR n. 275/2008 e del par. 2, sez. VI, delle disposizioni attuative della Banca d’Italia). Ne consegue che, laddove il cliente abbia prima chiesto con il reclamo all’intermediario la restituzione dell’importo addebitato come “indennità di scoperto di conto”, e, dopo aver ottenuto il rimborso della somma richiesta, nel successivo ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario abbia contestato invece la validità della suddetta commissione ritenuta in contrasto con la normativa vigente, tale ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che l’intermediario ha rimborsato la somma contestata, considerato che la questione posta alla cognizione del Collegio non ha formato oggetto di reclamo e che pertanto non risulta soddisfatta la richiamata condizione di necessaria coincidenza tra i due atti.